Riforma Giustizia Berlusconi spiegata a mio figlio

Storie e Notizie N. 348

La Storia:

C’era una volta un padre che possiamo chiamare Mario.
Mario aveva un figlio che possiamo chiamare Paolo.
Quando questi aveva sei anni, Mario fece il clamoroso errore o l’encomiabile gesto – dipende ovviamente dai punti di vista – di spiegargli cosa fosse il Legittimo impedimento.
Paolo, avendoci preso gusto, da allora non ha mai smesso di chiedere al padre di illuminarlo sulle astruse parole e definizioni che ascolta per bocca dei telegiornali.
Oggi Mario siede nuovamente sul divano davanti al tg, che nell’occasione annuncia la nuova riforma della giustizia.
Il bambino, come sempre, è ai piedi del divano intento a disegnare, ma ciò non gli impedisce di cogliere nuove parole complicate, come consiglio superiore della magistratura e separazione delle carriere. Quindi solleva il capo e vede un vecchietto con un cerotto in faccia esultare mentre esibisce un raffazzonato disegno con due bilance:


La cosa attira la sua attenzione e chiede lumi al genitore.
Questi, ormai avvezzo alla fervente curiosità di Paolo, decide di fare le cose in grande.
Spegne la tv e gli dice di aspettarlo qualche minuto.
L’uomo pensa che la cosa migliore sia trovare il testo della riforma su internet e tentare di spiegarla al figlio in maniera a lui comprensibile.
Ovviamente con i suoi mezzi, dato che non è un esperto di diritto.
Tuttavia, sente il dovere di farlo, perché le leggi riguardano tutti, competenti o ignoranti.
“Allora”, dice tornato sul divano, iniziando a leggere sul primo di alcuni fogli appena stampati, “Ecco il testo della Riforma Costituzionale della giustizia. La riforma difatti cambierà alcuni articoli della stessa. L’articolo 1 modifica l’articolo 87 della Costituzione: Nell’articolo 87 della Costituzione (Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale… presiede il Consiglio superiore della magistratura), al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte le seguenti: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente
“Cosa vuol dire?” domanda Paolo.
“In sintesi, credo significhi che i giudici (detti magistrati giudicanti, quelli che presiedono i processi) e i pubblici ministeri (detti magistrati requirenti, quelli che fanno le indagini e formulano le accuse contro i delinquenti) avranno due consigli superiori, cioè due mini governi.”
“Prima ce n’era uno solo?”
“Sì.”
“E perché era male?”
“Non lo so… Comunque sembra che l’obiettivo sia quello di dividere i giudici dai pubblici ministeri, quelli che giudicano da quelli che indagano. Andiamo avanti: L’Articolo 2 modifica il Titolo IV della Costituzione: 1. Il Titolo IV della Costituzione (La Magistratura) assume la seguente denominazione: «La Giustizia»; 2. La Sezione I del Titolo IV della Costituzione (Ordinamento giurisdizionale) assume la seguente denominazione: «Gli organi»; 3. La Sezione II del Titolo IV della Costituzione (Norme sulla giurisdizione) assume la seguente denominazione: «La giurisdizione».”
“Che significa?”
“Immagino che si cerchi di dare meno potere ai magistrati rispetto alle leggi.”
“E chi fa le leggi?”
“Di solito il governo e il parlamento le propongono e quest’ultimo le vota.”
“Quindi meno potere ai magistrati rispetto al governo e il parlamento.”
“Esatto. L’articolo 3 modifica l’articolo 101 della Costituzione: 1. Il comma secondo dell’articolo 101 della Costituzione (I giudici sono soggetti soltanto alla legge) è sostituito dal seguente: «I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge».”
“Non sembra tanto diverso, papà…”
“Be’, in pratica l’aggiunta vuole sottolineare l’autonomia e l’indipendenza dei giudici.”
“Ho capito, prosegui pure.”
“L’articolo 4 modifica l’articolo 102 della Costituzione: 1. Il comma primo dell’art. 102 della Costituzione (La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario) è sostituito dal seguente: «La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario». Allora, questo comporta un fatto importante, se ho capito bene. Se prima la giurisdizione (cioè lo spazio di competenza) dei magistrati, sia dei giudici che i pubblici ministeri, era regolata dall’ordinamento giudiziario (l’insieme delle leggi che i magistrati debbono seguire), ora tale norma riguarda solo i giudici.”
“Quindi vengono esclusi i pubblici ministeri?”
“Già.”
“E questo non li penalizza?”
“Presumo di sì. L’articolo 5 stabilisce il nuovo articolo 104 della Costituzione: 1. L'articolo 104 della Costituzione (La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale) é sostituito dal seguente: «104. I magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri. La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. L’ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell’ordinamento giudiziario che ne assicurano l’autonomia e l’indipendenza.» Ecco, sintetizzando, si stabilisce una volta per tutte la differenza tra il lavoro del giudice e quello del pubblico ministero, con la conseguente istituzione dei rispettivi Consigli superiori.
Ciò è ribadito dai seguenti articoli: articolo 6 crea il nuovo art. 104-bis della Costituzione:
1. Dopo l'articolo 104 della Costituzione é inserito il seguente: «104-bis. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.» L’articolo 7 indica il nuovo art. 104-ter della Costituzione: Dopo l'articolo 104-bis della Costituzione é inserito il seguente: «104-ter. Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale
“Papà, ti dico quello che ho capito finora…”
“Dimmi pure.”
“Con questa riforma, i magistrati in generale avranno meno potere, soprattutto i pubblici ministeri.”
“Può essere, ma traiamo le conclusioni alla fine. L’articolo 8 introduce il nuovo articolo 105 della Costituzione: 1. L'articolo 105 della Costituzione (Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati) é sostituito dal seguente: «105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri. I Consigli superiori non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione». In breve, si vieta ai consigli superiori, sia dei giudici che dei pubblici ministeri, di fare affermazioni o compiere azioni che possano essere considerate politiche, cioè che si riflettano sulla vita del governo, del parlamento e in generale dei cittadini.”
“Lo vedi che è come dico io, papà? Vogliono togliere potere ai magistrati…”
“Vediamo il seguito. L’articolo 9 aggiunge il nuovo articolo 105 bis della Costituzione:
1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione é inserito il seguente: «105-bis. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano alla Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente. La Corte di disciplina si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri. I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pubblici ministeri. I componenti eletti dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio. I componenti eletti dai giudici e dai pubblici ministeri sono scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie. La Corte di disciplina elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento e ciascuna sezione elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri della Corte di disciplina durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né ricoprire uffici pubblici. La legge assicura l’autonomia e l’indipendenza della Corte di disciplina ed il principio del giusto processo nello svolgimento della sua attività. Contro i provvedimenti adottati dalla Corte di disciplina è ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.» Sintetizzando, qui si stabilisce il ruolo della Corte di disciplina della magistratura e come sarà costituita.”
“Cos’è una Corte di disciplina?”
“In pratica si tratta di alcune persone che si occuperanno di giudicare il comportamento di qualcun altro. Come se fossero dei giudici. Nel nostro caso, loro sono i giudici dei magistrati.”
“Ecco, prima gli tolgono potere e poi li mettono al posto degli imputati.”
“Paolo, arriviamo alla fine, su…”
“Mah, come vuoi…”
“Dai, manca poco. L’articolo 10 modifica l’articolo 106 della Costituzione: 1. Al comma secondo dell’art. 106 della Costituzione (La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli) le parole: «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli» sono soppresse. Quindi si elimina la validità dell’articolo per tutte le funzioni…
“… e si tolgono altri poteri ai magistrati.”
“Aspetta la fine… L’articolo 11 modifica l’articolo 107 della Costituzione: 1. All’articolo 107 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma primo (I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso), le parole: «del Consiglio superiore della magistratura» sono sostituite dalle seguenti: «dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente»;
b) nel comma primo, è aggiunto infine il seguente periodo: «In caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i Consigli Superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi.» In sintesi, la prima parte ribadisce la divisione tra i due consigli superiori, mentre la seconda mi sembra chiara, no?”
“Sì. Ma chi lo decide quali sono i casi eccezionali?”
“I consigli superiori.”
“Ah, ecco…”
“Cos’è questo tono sarcastico?”
“No, niente. Concludi pure…”
“L’articolo 12 sostituisce l’articolo 109 della Costituzione: 1. L’articolo 109 della Costituzione (L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria) è sostituito dal seguente: «109. Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge.» In altre parole, si aggiunge l’importanza delle leggi nel regolare l’uso della polizia da parte dei magistrati.”
“E le leggi le fanno il governo e il parlamento. Quindi, più potere a loro e meno ai magistrati…”
“Figlio mio, non essere precipitoso nei giudizi. L’articolo 13 sostituisce l’art. 110 della Costituzione: 1. L’articolo 110 della Costituzione (Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia) è sostituito dal seguente: «110. Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, spettano al Ministro della giustizia la funzione ispettiva, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine». So già quello che dirai dopo… Qui si da più potere al Ministero della giustizia rispetto ai magistrati.
“Non dico niente, allora.”
“L’articolo 14 modifica l’articolo 111 della Costituzione: 1. All’art. 111 della Costituzione dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente: «Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l’appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge.» Quindi, anche qui più potere alle leggi.”
“Infatti…”
“Non fare il saputello. L’articolo 15 introduce il nuovo art. 112 della Costituzione:
1. L’articolo 112 della Costituzione (Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale) è sostituito dal seguente: «Articolo 112. – L’ufficio del pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge.» Be’, stesso concetto del precedente. Più potere alle leggi…”
“E più potere a governo e parlamento.”
“Ecco l’articolo 16, nuova sezione II-bis del Titolo IV in materia di responsabilità dei magistrati: 1. Nel Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, dopo la Sezione II (Norme sulla giurisdizione), è inserita la seguente: “Sezione II-bis” Responsabilità dei magistrati. «113-bis . I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato. La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale. La responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato».” Qui si stabilisce una delle novità principali: magistrati, giudici e pubblici ministeri, rispondono loro, di persona, delle violazioni che compiono…”
“C’è ancora molto, papà?”
“Finito. Gli ultimi due decidono l’entrata in vigore della Riforma e suoi effetti sui procedimenti in corso: L’articolo 17 , 1. I principi contenuti nella presente legge costituzionale non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore. L’articolo 18, 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Vuol dire che gli articoli saranno validi da quando la riforma sarà ufficiale. Allora, che ne pensi?”
Paolo si alza da terra, guarda dritto negli occhi suo padre e inarcando il sopracciglio sinistro, fa: “Papà, io ti ho detto come la penso. Il problema non è come la penso io, ma tu. Tu che finora hai votato questa gente…”


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